Thermocold - Climatizzazione e condizionamento industriale e residenziale

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Guida alla detrazione fiscale

Le pompe di calore ed i prodotti polifunzionali ad alta efficienza Thermocold sono progettati per rientrare nei limiti imposti dalla normativa vigente, soddisfacendo i requisiti di alta efficienza previsti.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La legge finanziaria 2007 ha introdotto nel sistema normativo italiano la possibilità di accedere ad agevolazioni fiscali pari al 55% delle spese sostenute per interventi di sostituzione di impianti termici esistenti.

La legge finanziaria 2008 ha introdotto le pompe di calore ad alta efficienza tra le aventi diritto alle agevolazioni, prorogando sino all’anno 2010 la possibilità di accedere agli incentivi.

La legge finanziaria 2010 (nr 220/2010) ha prorogato fino al 31 dicembre 2011 la detrazione fiscale del 55%, e ha portato da 5 a 10 anni  il periodo di detrazione delle spese.

La legge n.214 del 22 dicembre 2011 (Manovra Salva Italia) ha prorogato la detrazione del 55% fino a 31 dicembre 2012 alle attuali condizioni e ha aggiunto agli interventi agevolabili le sostituzione di scaldaqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Dal 1° gennaio 2013 la detrazione scenderà al 36% e sarà disciplinata dal nuovo articolo 16 - bis aggiunto dalla Manovra Salva Italia al Testo Unico del Imposte sui Redditi – Tuir (Dpr 917/1986).

Gli interventi che riguardano i prodotti THERMOCOLD sono i seguenti:

  • Sostituzione d’impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza
  • Riqualificazione energetica degli edifici.
 
DESTINATARI
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto dell’intervento.

In particolare, sono ammessi all’agevolazione le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni), i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali), le associazioni tra professionisti, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche i titolari di un diritto reale sull’immobile, i condomini (per gli interventi sulle parti comuni condominiali), gli inquilini, chi detiene l’immobile in comodato. Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori eseguiti sugli immobili nei quali può esplicarsi la convivenza.

Come indicato ufficialmente con Circolare n.36 del 31/05/2007, paragrafo 2, da parte dell’agenzia delle entrate, si intendono inclusi nell’agevolazione, i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale, e quindi inclusi quelli strumentali destinati ad attività d’impresa o professionale come ad esempio gli immobili destinati alla vendita, sempre che già esistenti e non in corso di nuova costruzione.
 
 
SPESE DETRAIBILI
La detrazione si intende come riduzione dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

Le tipologie di intervento sono :

1. Sostituzione d’impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza.

Riguarda gli interventi su edifici già esistenti e non di nuova costruzione, in cui sia già presente un impianto di riscaldamento, e per cui si prevede la sostituzione del vecchio impianto con nuove pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia (vedi legge 244/2007 art.1 comma 286) con relativo sistema di distribuzione dei fluidi.

Gli interventi previsti, oggetto della detraibilità sono i seguenti :

  • Smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione esistente;
  • Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
  • Fornitura delle opere idrauliche e murarie per la realizzazione a regola d'arte;
  • Interventi sulla rete di distribuzione, sui dispositivi di controllo e regolazione;
  • Pratiche del tecnico abilitato
L’importo massimo detraibile è pari a € 30.000 , ovvero il 55% di una spesa massima totale pari a  € 54.545,45, ripartibile in dieci quote annuali di pari importo (per le spese sostenute negli anni 2009 e 2010 le quote sono cinque).

La detrazione del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni concesse per gli stessi interventi mentre è compatibile con gli incentivi previsti in materia di risparmio energetico.

 

In questa agevolazione sono compresi anche gli interventi riguardanti la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati con contabilizzazione del calore. E’ esclusa, invece, la trasformazione dell'impianto di climatizzazione invernale da centralizzato ad individuale o autonomo.

Non sono agevolabili le installazioni di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti, oppure interventi che prevedono il mantenimento della caldaia e la sostituzione del solo condizionatore.

Per poter considerare una pompa di calore ad alta efficienza devono essere rispettati i parametri minimi:

  • COP (per pompe di calore funzionanti in solo riscaldamento)
  • COP ed EER (per pompe di calore che funzionano sia in riscaldamento che in raffreddamento)

indicati nell’allegato I del DM 06/08/2009.

Per il 2012 i valori minimi di COP e EER delle tipologie di pompa di calore di nostro interesse sono i seguenti:

tabella-guida_1

Prestazioni da dichiarare in conformità alla norma UNI EN 14511:2008 con pompa di calore funzionante a pieno regime in modalità riscaldamento e alle seguenti condizioni di lavoro:

tabellaCOP-EER2

Prestazioni da dichiarare in conformità alla norma UNI EN 14511:2008 con pompa di calore funzionante a pieno regime in modalità raffreddamento e alle seguenti condizioni di lavoro:

tabellaCOP-EER3

Scarica l'elenco dei prodotti Thermocold che rispettano i requisiti per godere delle detrazioni fiscali del 55%.

 

2. Riqualificazione energetica degli edifici.

NUOVI RIFERIMENTI NORMATIVI PER LE DETRAZIONI AL 65 %
Le detrazioni fiscali per interventi finalizzati a migliorare l’efficienza energetica degli edifici costituiscono il più generoso sistema di incentivi messo a punto per promuovere l'efficienza energetica e lo sviluppo economico sostenibile nel sistema immobiliare italiano. Questo meccanismo incentivante, noto anche sinteticamente come “detrazione fiscale 55%" essendo stato per anni caratterizzato da una detrazione fiscale pari al 55% della spesa sostenuta per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, dal 6 giugno 2013 vede innalzata la detrazione al 65% (d.l. 4 giugno 2013 n. 63 pubblicato in G.U. 130 del 5/06/2013).

Le detrazioni fiscali per l’efficienza energetica degli edifici sono prorogate fino al 31 dicembre 2013 salvo che per interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali o che interessino tutte le unità di un condominio, per i quali la proroga è al 30 giugno 2014. Restano confermati i limiti sugli importi detraibili già previsti per i diversi interventi ai sensi dei diversi commi di legge e le procedure da seguire per accedere agli incentivi.

Per riqualificazione energetica degli edifici si intende la ristrutturazione di un edificio già esistente, ottenendo determinati livelli di prestazione energetica globale (calcolati in base all’isolamento termico e all’efficienza degli impianti di riscaldamento) rispettando il valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore rispetto ai valori riportati nel D.M. dell’11 marzo 2008.

I valori limite sono riportati nell’Allegato A al DM 11 Marzo 2008 scaricabile dal link: http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/doc/dm_11-03-08.pdf

In questo caso l’agevolazione consiste in una detrazione di imposta pari al 55% della spesa sostenuta fino a un massimo di € 100.000 (pari al 55% di € 181.818,18), da suddividersi in 10 anni.

Gli interventi previsti e detraibili ed i limiti previsti per le pompe di calore e macchine polifunzionali sono come quelli previsti al punto 1.

 

ADEMPIMENTI NECESSARI

I soggetti che intendono avvalersi della detrazione, senza dover fare nessuna comunicazione preventiva al fisco, devono ottenere l'asseverazione di un tecnico qualificato che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti previsti dalla legge. Nel caso di impianti di potenza elettrica nominale non superiore a 100 kW, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle pompe di calore che attesti il rispetto dei requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.

E' inoltre obbligatorio trasmettere ad ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori l'attestato di qualificazione energetica (allegato A del decreto D.M. 07/04/2008) e la scheda informativa degli interventi (allegato E del decreto D.M. 07/04/2008). I documenti devono essere trasmessi all’ENEA telematicamente, attraverso il sito http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/invio.htm, ottenendo ricevuta informatica.

 

AGENZIA DELLE ENTRATE

Va presentata all’agenzia delle entrate una comunicazione solo nel caso in cui i lavori si estendano oltre il periodo d’imposta nel quale sono iniziati. Per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d’imposta, deve essere presentato un modello per ciascun periodo d’imposta.

Le persone fisiche e tutti i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono inviare la comunicazione all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.

I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono inviare la comunicazione entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese.

La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica sul sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it, utilizzando l’apposito modello disponibile in formato elettronico sul sito internet dell’Agenzia delle entrate http://www.agenziaentrate.gov.it e sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze http://www.finanze.gov.it

 

PROCEDURA DI PAGAMENTO

Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d’impresa. In particolare è previsto che:

  • i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale;
  • i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Nel caso di versamento tramite bonifico bancario o postale, in esso vanno indicati:

  • la causale del versamento;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • la partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (ditta o professionista che ha eseguito i lavori).
 
DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE
Tutta la documentazione va conservata per l'intero periodo in cui è attuabile l'attività di accertamento da parte del fisco. La documentazione da conservare è la seguente:
  • il certificato di asseverazione del tecnico qualificato o la dichiarazione del costruttore (per impianti di potenza inferiore a 100 kW);
  • la certificazione energetica nelle regioni in cui è già stata introdotta, oppure l'attestato di qualificazione energetica (allegato A);
  • le fatture e le ricevute fiscali comprovanti le spese effettuate con la documentazione del relativo bonifico (bancario o postale);
  • la ricevuta informatica dell'invio dei documenti ad ENEA.
 
Link utili e riferimenti normativi
 
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